L’ACE DIVENTERÀ L’APE

L’Attestato di Certificazione Energetica, l’ACE, che diventerà un Attestato di Prestazione Energetica, APE.
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.
L’APE è cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
La durata della validità non cambia. Dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare. Se c’è l’ACE va bene così.
L’obbligo di dotare l’edificio dell’APE viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Le sanzioni per il non rispetto delle disposizioni del decreto:
Il professionista qualificato, che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica:
a) gli edifici di nuova costruzione e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
b) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18000 euro;
c) gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.